
Bisogna ricordare che l’art. 1, comma 2 della Legge 42/2010 ha modificato e integrato l‘art. 2, commi da 183 a 187 della Legge 191/2009 (Finanziaria 2010), riducendo gradualmente il numero dei consiglieri e assessori comunali e provinciali ai fini del contenimento della spesa degli enti locali.
Dal 2011 è prevista, quindi, una riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali che vanno al rinnovo dei rispettivi Consigli nello stesso anno.
Questa riduzione si calcola con arrotondamento all’unità superiore e dal calcolo sono esclusi il Sindaco e il Presidente.
Le tabelle seguente sintetizzano la nuova composizione dei Consigli comunali e provinciali:
| Comuni per popolazione | Composizione Consiglio dal 2011 (escluso il Sindaco) |
Num. massimo Assessori (compreso il Sindaco) |
|---|---|---|
| Fino a 3.000 ab. | 9 consiglieri comunali (prima erano 12) | 3 |
| Da 3.001 a 10.000 ab. | 12 consiglieri comunali (prima erano 16) | 4 |
| Da 10.001 a 30.000 ab. | 16 consiglieri comunali (prima erano 20) | 5 |
| Da 30.001 a 100.000 ab. | 24 consiglieri comunali (prima erano 30) | 7 |
| Da 100.001 a 250.000 ab. (*) | 32 consiglieri comunali (prima erano 40) | 9 |
| Da 250.000 a 500.000 ab. | 36 consiglieri comunali (prima erano 46) | 10 |
| Da 500.000 a 1 milione di ab. | 40 consiglieri comunali (prima erano 50) | 11 |
| Oltre 1 milione di ab. | 48 consiglieri comunali (prima erano 60) | 12 |
| Province per popolazione | Composizione Consiglio dal 2011 (escluso il Presidente della Provincia) |
Num. massimo Assessori (compreso il Presidente) |
|---|---|---|
| Fino a 300.000 ab. | 19 consiglieri provinciali (prima erano 24) | 5 |
| Da 300.001 a 700.000 ab. | 24 consiglieri provinciali (prima erano 30) | 7 |
| Da 700.001 a 1.400.000 ab. | 28 consiglieri provinciali (prima erano 36) | 8 |
| Oltre 1.400.000 ab. | 36 consiglieri provinciali (prima erano 45) | 10 |
A partire dalle Elezioni amministrative di quest’anno, bisognerà prestare particolare attenzione alla nuova composizione dei consigli comunali e provinciali ai fini della composizione delle liste da presentare per i rinnovi dei Consigli comunali e provinciali.
Il numero minimo (pari ai 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere) e massimo (numero dei consiglieri da eleggere) dei candidati in lista, infatti, andrà conteggiato sulla base della nuova composizione numerica dei Consigli indicata nelle tabelle sopra riportate.